Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 2 mag 2013
Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica alle quote create per il periodo di scambio nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione che ha inizio il 1o gennaio 2013 e per i periodi successivi, alle unità assegnate per le emissioni annuali e alle unità di Kyoto. Esso si applica altresì alle quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta e create per il periodo di scambio compreso fra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
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