Art. 18

Apertura dei conti personali di deposito e di scambio nel registro dell’Unione

In vigore dal 2 mag 2013
Apertura dei conti personali di deposito e di scambio nel registro dell’Unione 1.   Il richiedente presenta all’amministratore nazionale una domanda di apertura di un conto di deposito personale o di scambio nel registro dell’Unione. Il futuro titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate nell’allegato IV. 2.   Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all’apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto abbia residenza permanente o sia registrato nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto. 3.   Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può chiedere, come condizione previa all’apertura di un conto personale di deposito o di scambio, che il futuro titolare del conto sia iscritto al registro dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto. 4.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’, l’amministratore nazionale apre il conto di deposito personale o di scambio nel registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’.
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