Art. 16
Apertura del conto di deposito di gestore nel registro dell’Unione
In vigore dal 2 mag 2013
Apertura del conto di deposito di gestore nel registro dell’Unione
1. Entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l’autorità competente o il gestore pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VI e chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a norma dell’, l’amministratore nazionale apre un conto di deposito di gestore presso il registro dell’Unione per ciascun impianto oppure informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’.
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