Art. 14
Apertura del conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell’Unione
In vigore dal 2 mag 2013
Apertura del conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell’Unione
1. A partire dal 1o gennaio 2014 un amministratore nazionale può presentare una domanda per l’apertura del conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell’Unione. Tale domanda è presentata all’amministratore centrale. L’amministratore nazionale fornisce le informazioni richieste dall’amministratore centrale. Tali informazioni contengono almeno le informazioni indicate nell’allegato III ed elementi comprovanti che la piattaforma amministrativa nazionale garantisce un livello di sicurezza equivalente o superiore a quello garantito dal registro dell’Unione in conformità del presente regolamento tenendo conto dei requisiti tecnici e di sicurezza descritti nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1, l’amministratore centrale apre il conto di piattaforma amministrativa nazionale nel registro dell’Unione oppure informa l’amministratore nazionale del rifiuto di aprire tale conto se il livello di sicurezza garantito dalla piattaforma amministrativa nazionale non è sufficiente rispetto ai requisiti di cui al paragrafo 1.
3. L’amministratore nazionale designato ai sensi dell’, paragrafo 1, funge da rappresentante autorizzato del conto di piattaforma amministrativa nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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