Art. 17

Apertura del conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione

In vigore dal 2 mag 2013
Apertura del conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione 1.   Entro venti giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio di un operatore aereo, l’autorità competente o l’operatore aereo comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VII e chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione. 2.   Ogni operatore aereo dispone di un singolo conto di deposito di operatore aereo. 3.   Gli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo che hanno prodotto emissioni annue totali inferiori a 25 000 tonnellate di biossido di carbonio equivalenti all’anno, o che effettuano meno di 243 voli per periodo nel corso di tre periodi consecutivi di quattro mesi, possono incaricare una persona fisica o giuridica di aprire un conto di deposito di operatore aereo e di restituire le quote ai sensi dell’, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE per loro conto. L’osservanza della normativa resta di competenza dell’operatore aereo. Al momento di dare l’incarico a una persona fisica o giuridica, l’operatore aereo provvede affinché non vi siano conflitti d’interesse tra la persona incaricata e le autorità competenti, gli amministratori nazionali, i responsabili della verifica o altri organismi soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e degli atti adottati per la sua attuazione. In questo caso, la persona fisica o giuridica incaricata fornisce le informazioni richieste di cui al paragrafo 1. 4.   Entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’, l’amministratore nazionale apre un conto di deposito di operatore aereo per ogni operatore aereo presso il registro dell’Unione o informa il richiedente del rifiuto di aprire tale conto a norma dell’. 5.   I conti di deposito degli operatori aerei passano dallo stato “bloccato” a “aperto” dopo l’iscrizione delle emissioni verificate in conformità dell’, paragrafi da 1 a 5, e di un valore relativo allo stato di adempimento superiore o pari a 0, calcolato ai sensi dell’, paragrafo 1. Lo stato del conto passa a “aperto” anche in data precedente, e cioè tra la data di apertura del conto e la data in cui le emissioni verificate vengono iscritte per la prima volta sul registro dell’Unione dopo che all’amministratore nazionale è pervenuta una domanda del titolare del conto in cui chiede l’attivazione del proprio conto ai fini dello scambio, purché tale domanda contenga almeno tutti gli elementi indicati nelle specifiche tecniche per lo scambio dei dati di cui all’.
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Apertura del conto di deposito di operatore aereo nel registro dell’Unione (Art. 17 Regolamento (UE) 2013/389) — Testo vigente | Portale Normativo