Art. 37
Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento
In vigore dal 2 mag 2013
Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento
1. L’amministratore centrale provvede affinché il 1o maggio di ogni anno il registro dell’Unione indichi per l’anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e operatore aereo che dispone di un conto di deposito di gestore o di operatore aereo aperto o bloccato, calcolando la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all’anno in corso compreso, più un fattore di correzione.
2. Il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente se tale valore è inferiore o uguale a zero.
3. L’amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell’Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.
Storico versioni
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