Art. 22

Rifiuto di aprire un conto

In vigore dal 2 mag 2013
Rifiuto di aprire un conto 1.   L’amministratore nazionale verifica che le informazioni e i documenti presentati ai fini dell’apertura del conto siano completi, aggiornati, accurati e veritieri. 2.   L’amministratore nazionale può rifiutare di aprire un conto nei seguenti casi: a) le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi; b) il futuro titolare del conto oppure, nel caso di una persona giuridica, uno dei direttori del futuro titolare del conto, sia oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti sia stato condannato per frode relativamente a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale; c) l’amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi riguardo a quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; d) per motivi previsti dal diritto nazionale. 3.   Se l’amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali volte a perseguire in modo proporzionato un obiettivo legittimo compatibile con il presente regolamento.
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