Art. 79

Determinazione del valore relativo allo stato di adempimento

In vigore dal 2 mag 2013
Determinazione del valore relativo allo stato di adempimento 1.   L’amministratore centrale provvede affinché, dopo l’inserimento dei dati utili sulle emissioni di gas ad effetto serra, a norma dell’, e trascorso il periodo fissato dalla legislazione dell’Unione per l’uso degli elementi di flessibilità, a norma degli della decisione n. 406/2009/CE, il registro dell’Unione determini per ogni conto di adempimento ESD il valore relativo allo stato di adempimento, sottraendo alla somma di tutte le AEA, i crediti internazionali, le tCER nonché le lCER, il quantitativo totale delle emissioni di gas ad effetto serra espresso in tonnellate di biossido di carbonio equivalente detenuto nel medesimo conto. 2.   L’amministratore centrale provvede a che il registro dell’Unione registri il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto di adempimento ESD.
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