Art. 11
In vigore dal 17 apr 2013
1. Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente.
2. Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano valutate correttamente e ne sia calcolato il valore almeno una volta l'anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:345:oj#art-11