Art. 13

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati comunicano in modo chiaro e comprensibile ai propri investitori, prima della loro decisione di investimento, i seguenti elementi relativi ai fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti: a) l'identità di tale gestore e degli altri fornitori di servizi ai quali ricorre il gestore ai fini della gestione del fondo qualificato, nonché una descrizione dei loro compiti; b) l'importo dei fondi propri a disposizione di tale gestore nonché una dichiarazione dettagliata che illustri la ragione per cui tale gestore del fondo per il venture capital qualificato ritiene che tali importi siano sufficienti per mantenere risorse umane e tecniche adeguate alla corretta gestione del suo fondo per il venture capital qualificato; c) una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo per il venture capital qualificato, comprendente: i) i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui intende investire; ii) ogni altro fondo per il venture capital qualificato in cui intende investire; iii) i tipi di imprese di portafoglio ammissibili in cui ogni altro fondo per il venture capital qualificato di cui al punto ii) intende investire; iv) gli investimenti non ammissibili che intende effettuare; v) le tecniche che intende impiegare; e vi) le restrizioni applicabili agli investimenti; d) una descrizione del profilo di rischio del fondo per il venture capital qualificato e di tutti i rischi associati alle attività in cui il fondo può investire o delle tecniche di investimento che possono essere impiegate; e) una descrizione della procedura di valutazione del fondo per il venture capital qualificato e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività, inclusi i metodi impiegati per la valutazione delle imprese di portafoglio ammissibili; f) una descrizione del modo in cui viene calcolata la retribuzione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato; g) una descrizione di tutti i costi pertinenti e dei loro importi massimi; h) laddove disponibili, i rendimenti finanziari storici del fondo per il venture capital qualificato; i) i servizi di supporto alle imprese e le altre attività di sostegno fornite dal gestore di un fondo per il venture capital qualificato o disposte tramite terzi per facilitare lo sviluppo, la crescita o, sotto altri aspetti, le operazioni correnti delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investe il fondo per il venture capital qualificato, oppure, qualora tali servizi o attività non siano previsti, una spiegazione di tale fatto; j) una descrizione delle procedure con cui il fondo per il venture capital qualificato può modificare la propria strategia o politica di investimento, o entrambe. 2.   Tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono aggiornate e, ove opportuno, sottoposte regolarmente a riesame. 3.   Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato sia tenuto a pubblicare un prospetto relativo a tale fondo ai sensi della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (13), o conformemente alla legislazione nazionale in materia di fondi per il venture capital qualificati, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere fornite separatamente o nell'ambito del prospetto.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2013/345 | Portale Normativo