Art. 7

In vigore dal 17 apr 2013
In relazione ai fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti, i gestori di fondi per il venture capital qualificati: a) agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle proprie attività; b) applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili; c) conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei fondi per il venture capital qualificati che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l'integrità del mercato; d) applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili; e) possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono; f) trattano gli investitori in modo corretto; g) garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2013/345 | Portale Normativo