Art. 7
In vigore dal 17 apr 2013
In relazione ai fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti, i gestori di fondi per il venture capital qualificati:
a)
agiscono onestamente, correttamente e con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle proprie attività;
b)
applicano politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette, per le quali sia ragionevole supporre che potrebbero incidere sugli interessi degli investitori e delle imprese di portafoglio ammissibili;
c)
conducono gli affari in modo da favorire i migliori interessi dei fondi per il venture capital qualificati che gestiscono e degli investitori in detti fondi, nonché l'integrità del mercato;
d)
applicano un livello elevato di diligenza nella selezione e nel controllo continuo degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili;
e)
possiedono una conoscenza e una comprensione adeguate delle imprese di portafoglio ammissibili in cui investono;
f)
trattano gli investitori in modo corretto;
g)
garantiscono che nessun investitore ottenga un trattamento preferenziale, a meno che un siffatto trattamento non sia indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato.
Storico versioni
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