Art. 8

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Qualora il gestore di un fondo per il venture capital qualificato deleghi a terzi alcune funzioni, tale delega non influisce sulla sua responsabilità nei confronti del fondo per il venture capital qualificato o dei suoi investitori. Il gestore non delega funzioni in misura tale da non poter più essere considerato, nella sostanza, come il gestore del fondo per il venture capital qualificato e da divenire una società fantasma. 2.   Ogni delega di funzioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica l'efficacia della vigilanza del gestore di un fondo per il venture capital qualificato e, in particolare, non impedisce a tale gestore di agire, né al fondo per il venture capital qualificato di essere gestito, nel migliore interesse degli investitori nel fondo.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2013/345 | Portale Normativo