Art. 6
In vigore dal 17 apr 2013
1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati commercializzano le quote e le azioni dei fondi per il venture capital qualificati esclusivamente presso gli investitori che sono considerati investitori professionali ai sensi della sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE o che possono, su richiesta, essere trattati come investitori professionali ai sensi della sezione II dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE, oppure presso altri investitori che:
a)
si impegnino a investire almeno 100 000 EUR; nonché
b)
dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli investimenti effettuati da alti dirigenti, direttori o dipendenti coinvolti nella gestione di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato quando investono nei fondi per il venture capital qualificati da loro gestiti.
Storico versioni
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