Art. 3

In vigore dal 17 apr 2013
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a)   «organismo di investimento collettivo»: un FIA, quale definito all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; b)   «fondo per il venture capital qualificato»: un organismo di investimento collettivo che: i) intende investire almeno il 70 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in attività che sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide, entro un periodo di tempo indicato nel suo regolamento o nei suoi atti costitutivi; ii) non utilizza oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato per l'acquisizione di attività che non sono investimenti ammissibili, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attività di cassa e di altre disponibilità liquide; iii) è stabilito nel territorio di uno Stato membro; c)   «gestore di un fondo per il venture capital qualificato»: una persona giuridica la cui ordinaria attività consiste nella gestione di almeno un fondo per il venture capital; d)   «impresa di portafoglio ammissibile»: un'impresa che: i) al momento dell'investimento da parte del fondo per il venture capital qualificato: — non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato né a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) quali definiti dall', paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE, — impiega meno di 250 dipendenti, e — ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di EUR; ii) in sé non è un organismo di investimento collettivo; iii) non è uno o più dei seguenti soggetti: — un ente creditizio quale definito dall', punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (10), — un'impresa di investimento quale definita nell', paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, — un'impresa di assicurazione quale definita dall', punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (11), — una società di partecipazione finanziaria quale definita dall', punto 19, della direttiva 2006/48/CE, — una società di partecipazione mista quale definita dall', punto 20, della direttiva 2006/48/CE; iv) è stabilita nel territorio di uno Stato membro o in un paese terzo a condizione che il paese terzo: — non sia inserito dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi, — abbia firmato un accordo con lo Stato membro d'origine del gestore di un fondo per il venture capital qualificato e con ogni altro Stato membro in cui è previsto che le quote o le azioni del fondo per il venture capital qualificato siano commercializzate, in modo da garantire che il paese terzo rispetti pienamente le norme di cui all' del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'OCSE e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali; e)   «investimenti ammissibili»: gli strumenti indicati di seguito: i) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano emessi: — da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dal fondo per il venture capital qualificato direttamente dall'impresa di portafoglio ammissibile, — da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di un titolo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile, o — da un'impresa di cui l'impresa di portafoglio ammissibile sia una società controllata con una partecipazione di maggioranza e che siano acquisiti dal fondo per il venture capital qualificato in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso dall'impresa di portafoglio ammissibile; ii) prestiti garantiti e non garantiti concessi dal fondo per il venture capital qualificato a un'impresa di portafoglio ammissibile nella quale il fondo per il venture capital qualificato detiene già investimenti ammissibili, a condizione che non oltre il 30 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato del fondo per il venture capital qualificato sia utilizzato per tali prestiti; iii) azioni di un'impresa di portafoglio ammissibile acquisite dagli azionisti esistenti di tale impresa; iv) quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital qualificati, a condizione che questi ultimi non abbiano investito a loro volta oltre il 10 % dell'ammontare complessivo dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri fondi per il venture capital qualificati; f)   «costi pertinenti»: tutti i diritti, gli oneri e i costi direttamente o indirettamente imputati agli investitori e concordati fra il gestore di un fondo per il venture capital qualificato e gli investitori in quest'ultimo; g)   «equity»: la partecipazione posseduta in un'impresa, rappresentata da azioni o da altre forme di partecipazione al capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile emessa per i suoi investitori; h)   «quasi-equity»: qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di equity e debito, il cui rendimento dell'investimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito; i)   «commercializzazione»: un'offerta o un collocamento diretto o indiretto a/presso investitori domiciliati o con sede legale nell'Unione su iniziativa di un gestore di un fondo per il venture capital qualificato, o per suo conto, di quote o azioni di un fondo per il venture capital qualificato che egli gestisce; j)   «capitale sottoscritto»: qualsiasi impegno in base al quale un investitore, entro il periodo di tempo indicato nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato, è obbligato ad acquisire una partecipazione nel fondo per il venture capital o a conferire capitali in tale fondo; k)   «Stato membro d'origine»: lo Stato membro dove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato è stabilito ed è soggetto a registrazione presso le autorità competenti ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; l)   «Stato membro ospitante»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, dove il gestore di un fondo per il venture capital qualificato commercializza i fondi per il venture capital qualificati ai sensi del presente regolamento; m)   «autorità competente»: l'autorità nazionale che lo Stato membro d'origine incarica, per legge o regolamento, di effettuare la registrazione dei gestori di organismi di investimento collettivo che ricadono nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Relativamente al punto c) del primo comma, laddove la forma giuridica del fondo per il venture capital qualificato consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo non nomini un gestore esterno, lo stesso fondo per il venture capital qualificato è registrato come gestore di un fondo per il venture capital qualificato ai sensi dell'. Un fondo per il venture capital qualificato registrato in qualità di gestore interno di un fondo per il venture capital qualificato non è registrato quale gestore esterno di un fondo per il venture capital qualificato di altri organismi di investimento collettivo.
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