Art. 10

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati dispongono in ogni momento di fondi propri sufficienti e utilizzano risorse umane e tecniche adeguate e appropriate per la corretta gestione dei fondi per il venture capital qualificati da essi gestiti. 2.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati sono tenuti, in ogni momento, ad assicurare di essere in grado di dimostrare che i fondi propri sono sufficienti a mantenere la continuità operativa e a comunicare le ragioni per cui ritengono che tali fondi siano sufficienti, come indicato all'.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2013/345 | Portale Normativo