Art. 14

In vigore dal 17 apr 2013
1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati che, per la commercializzazione dei propri fondi per il venture capital qualificati, intendono utilizzare la denominazione «EuVECA», informano di tale intenzione le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine, fornendo le seguenti informazioni: a) l'identità delle persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione dei fondi per il venture capital qualificati; b) l'identità dei fondi per il venture capital qualificati le cui quote o azioni saranno commercializzate e le rispettive strategie di investimento; c) informazioni sui dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti di cui al capo II; d) un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato intende commercializzare ciascun fondo per il venture capital qualificato; e) un elenco degli Stati membri in cui il gestore di un fondo per il venture capital qualificato ha stabilito o intende stabilire fondi per il venture capital qualificati. 2.   L'autorità competente dello Stato membro d'origine registra il gestore di un fondo per il venture capital qualificato solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le persone che effettivamente svolgono l'attività di gestione difondi per il venture capital qualificati possiedono un'onorabilità e un'esperienza sufficienti anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal gestore di un fondo per il venture capital qualificato; b) le informazioni di cui al paragrafo 1 sono complete; c) i dispositivi notificati secondo quanto stabilito al paragrafo 1, lettera c), sono idonei ad adempiere ai requisiti del capo II; d) l'elenco notificato di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo mostra che tutti i fondi per il venture capital qualificati sono stabiliti ai sensi dell', lettera b), punto iii). 3.   La registrazione di cui al presente articolo è valida per l'intero territorio dell'Unione e consente ai gestori di fondi per il venture capital qualificati di commercializzare in tutta l'Unione i fondi per il venture capital qualificati utilizzando la denominazione «EuUVECA».
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Art. 14 Regolamento (UE) 2013/345 | Portale Normativo