Art. 19

In vigore dal 17 apr 2013
Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, hanno il potere di: a) chiedere l'accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma, e di ricevere o acquisire copia degli stessi; b) imporre al gestore di un fondo per il venture capital qualificato di fornire senza indugio informazioni; c) esigere da qualsiasi persona informazioni relative alle attività del gestore di un fondo per il venture capital qualificato o del fondo per il venture capital qualificato; d) eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso; e) adottare le opportune misure per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato continui a ottemperare al presente regolamento; f) emettere un'ordinanza per assicurare che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato adempia al presente regolamento e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere in una violazione dello stesso.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2013/345 | Portale Normativo