Art. 15
In vigore dal 17 apr 2013
I gestori di fondi per il venture capital qualificati informano le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano commercializzare:
a)
un nuovo fondo per il venture capital qualificato; o
b)
un fondo per il venture capital qualificato esistente in uno Stato membro non indicato nell'elenco di cui all', paragrafo 1, lettera d).
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