Art. 21
In vigore dal 17 apr 2013
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine adotta, nel rispetto del principio di proporzionalità, le opportune misure di cui al paragrafo 2 qualora un gestore di un fondo per il venture capital qualificato:
a)
non adempia alle disposizioni che si applicano alla composizione del portafoglio, in violazione dell';
b)
commercializzi, in violazione dell', le quote e le azioni di un fondo per il venture capital qualificato a investitori non idonei;
c)
utilizzi la denominazione «EuVECA» senza essere registrato ai sensi dell';
d)
utilizzi la denominazione «EuVECA» per la commercializzazione di fondi che non sono istituiti ai sensi dell', lettera b), punto iii);
e)
abbia ottenuto la registrazione presentando dichiarazioni false o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell';
f)
non agisca onestamente, correttamente o con la competenza, la cura e la diligenza dovute nell'esercizio delle sue attività in violazione dell', lettera a);
g)
non applichi politiche e procedure idonee per prevenire pratiche scorrette in violazione dell', lettera b);
h)
ometta ripetutamente di adempiere alle disposizioni di cui all' relative alla relazione annuale;
i)
ometta ripetutamente di adempiere all'obbligo di informare gli investitori ai sensi dell'.
2. Nei casi indicati al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine, ove opportuno:
a)
adotta misure per garantire che il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato si conformi agli , all', lettere a) e b), nonché agli ;
b)
proibisce l'utilizzo della denominazione «EuVECA» e cancella il gestore di un fondo per il venture capital qualificato interessato dal registro.
3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio le autorità competenti degli Stati membri ospitanti, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), e l'AESFEM della cancellazione del gestore di un fondo per il venture capital qualificato dal registro di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
4. Il diritto di commercializzare uno o più fondi per il venture capital qualificati con la denominazione «EuVECA» viene meno con effetto immediato a partire dalla data della decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
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