Art. 1

In vigore dal 17 apr 2013
Il presente regolamento stabilisce requisiti e condizioni uniformi per i gestori di organismi di investimento collettivo che desiderano utilizzare la denominazione «EuVECA» in relazione alla commercializzazione di fondi per il venture capital qualificati nell'Unione, contribuendo così al corretto funzionamento del mercato interno. Esso stabilisce inoltre norme uniformi per la commercializzazione dei fondi per il venture capital qualificati a investitori idonei in tutta l'Unione, per la composizione del portafoglio dei fondi per il venture capital qualificati, per gli strumenti e le tecniche d'investimento che i fondi per il venture capital qualificati possono utilizzare, nonché norme su organizzazione, condotta e trasparenza dei gestori che commercializzano i fondi per il venture capital qualificati in tutta l'Unione.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2013/345 | Portale Normativo