Art. 11

Art. 11

In vigore dal 17 apr 2013
1.   Le regole per la valutazione delle attività sono indicate nel regolamento o negli atti costitutivi del fondo per il venture capital qualificato e garantiscono un processo di valutazione valido e trasparente. 2.   Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che le attività siano valutate correttamente e ne sia calcolato il valore almeno una volta l'anno.
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