Art. 65

In vigore dal 12 dic 2012
1.   La competenza, contemplata all’, punto 2, e all’, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa di terzo può essere invocata negli Stati membri figuranti nell’elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b) e dell’, paragrafo 2, solo se il diritto nazionale lo consente. Una persona domiciliata in un altro Stato membro può essere invitata a costituirsi in causa dinanzi alle autorità giurisdizionali di tali Stati membri conformemente alle disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui al predetto elenco. 2.   Le decisioni emesse in uno Stato membro ai sensi dell’, punto 2, o dell’ sono riconosciute ed eseguite conformemente al capo III in ogni altro Stato membro. Tutti gli effetti che le decisioni emesse negli Stati membri figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 possono produrre in base al diritto di tali Stati membri nei confronti di terzi, in applicazione del paragrafo 1, sono riconosciuti in tutti gli Stati membri. 3.   Gli Stati membri figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (16) (la «rete giudiziaria europea»), le informazioni sul modo in cui determinare, in base al loro diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui al secondo periodo del paragrafo 2.
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