Art. 70

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Le convenzioni di cui all’ continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica il presente regolamento. 2.   Esse continuano a produrre i loro effetti con riguardo alle decisioni emesse, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1215:oj#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo