Art. 68

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 355 TFUE. 2.   Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.
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