Art. 67

In vigore dal 12 dic 2012
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti dell’Unione o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
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Art. 67 Regolamento (UE) 2012/1215 — Testo vigente | Portale Normativo