Art. 62
In vigore dal 12 dic 2012
1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.
2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato.
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