Art. 57

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Le traduzioni o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro. 2.   Ai fini dei moduli di cui agli , le traduzioni o le traslitterazioni possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare. 3.   Qualsiasi traduzione ai sensi del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.
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