Art. 56

In vigore dal 12 dic 2012
Alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1215:oj#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo