Art. 56
In vigore dal 12 dic 2012
Alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna garanzia, cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro richiesto.
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