Art. 54

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi. Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d’origine. 2.   Qualsiasi parte può impugnare l’adattamento del provvedimento davanti a un’autorità giurisdizionale. 3.   Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca una decisione, o che ne chiede l’esecuzione, che fornisca una traduzione o una traslitterazione della decisione.
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