Art. 54
In vigore dal 12 dic 2012
1. Se la decisione contiene un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto, tale provvedimento è adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi.
Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d’origine.
2. Qualsiasi parte può impugnare l’adattamento del provvedimento davanti a un’autorità giurisdizionale.
3. Se necessario, si può esigere dalla parte che invoca una decisione, o che ne chiede l’esecuzione, che fornisca una traduzione o una traslitterazione della decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1215:oj#art-54