Art. 60

In vigore dal 12 dic 2012
L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il modulo di cui all’allegato II, contenente una sintesi dell’obbligazione esecutiva registrata nell’atto pubblico o una sintesi di quanto concordato tra le parti e registrato nella transazione giudiziaria.
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