Art. 69

In vigore dal 12 dic 2012
Fatto salvo quanto previsto dagli , il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni relative alle stesse materie soggette al presente regolamento. In particolare, sono sostituite le convenzioni figuranti nell’elenco stilato dalla Commissione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), e dell’, paragrafo 2.
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