Art. 76

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) le norme sulla competenza di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2; b) le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’; e c) le convenzioni di cui all’. 2.   La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri di cui al paragrafo 1, redige gli elenchi corrispondenti. 3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche da effettuarsi a tali elenchi. La Commissione modifica tali elenchi di conseguenza. 4.   La Commissione pubblica gli elenchi e le eventuali successive modifiche effettuate agli stessi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 5.   La Commissione rende accessibili al pubblico tutte le informazioni notificate ai sensi dei paragrafi 1 e 3 con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea.
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