Art. 74

In vigore dal 12 dic 2012
Gli Stati membri forniscono, nel quadro della rete giudiziaria europea, e affinché le informazioni siano messe a disposizione dei cittadini, una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione, comprese le autorità competenti incaricate dell’esecuzione, e le informazioni su eventuali limitazioni a tale riguardo, in particolare le norme relative alla tutela del debitore e ai periodi di prescrizione o decadenza. Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:1215:oj#art-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo