Art. 72

In vigore dal 12 dic 2012
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001 con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell’ della convenzione di Bruxelles del 1968, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all’ della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all’, secondo comma, della convenzione stessa.
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