Art. 4

In vigore dal 12 dic 2012
1.   A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. 2.   Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro.
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In sintesi

La disposizione stabilisce che chi risiede o è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea deve essere citato in giudizio davanti ai giudici di quello stesso Stato. Questa regola si applica a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta. Di conseguenza, uno straniero domiciliato in uno Stato membro riceve lo stesso trattamento riservato ai cittadini di quello Stato per quanto riguarda le norme sulla competenza giudiziaria.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce il principio generale per determinare quale giudice abbia la competenza giurisdizionale, collegandola al luogo in cui una persona ha il proprio domicilio anziché alla sua cittadinanza.

A chi si applica

Si applica a tutte le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, a prescindere dalla cittadinanza posseduta.

Esempio pratico

Un cittadino canadese ha il proprio domicilio stabile in Italia. Se un'altra persona intende fargli causa in base a questo regolamento, deve convenirlo davanti alle autorità giurisdizionali italiane, proprio come se fosse un cittadino italiano.

Domande frequenti

Davanti a quale giudice deve essere citata in giudizio una persona domiciliata in uno Stato membro?Deve essere convenuta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui ha il domicilio.
La cittadinanza della persona influisce sulla determinazione del giudice competente?No, le persone sono convenute davanti ai giudici dello Stato di domicilio a prescindere dalla loro cittadinanza.
Quali regole di competenza si applicano a chi è domiciliato in uno Stato membro ma non ne possiede la cittadinanza?Si applicano le stesse norme sulla competenza vigenti per i cittadini di quello Stato membro.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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