Art. 4
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione stabilisce che chi risiede o è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea deve essere citato in giudizio davanti ai giudici di quello stesso Stato. Questa regola si applica a chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta. Di conseguenza, uno straniero domiciliato in uno Stato membro riceve lo stesso trattamento riservato ai cittadini di quello Stato per quanto riguarda le norme sulla competenza giudiziaria.
La norma stabilisce il principio generale per determinare quale giudice abbia la competenza giurisdizionale, collegandola al luogo in cui una persona ha il proprio domicilio anziché alla sua cittadinanza.
Si applica a tutte le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, a prescindere dalla cittadinanza posseduta.
Un cittadino canadese ha il proprio domicilio stabile in Italia. Se un'altra persona intende fargli causa in base a questo regolamento, deve convenirlo davanti alle autorità giurisdizionali italiane, proprio come se fosse un cittadino italiano.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.