Art. 8

In vigore dal 12 dic 2012
Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata; 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale; 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale; 4) in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’immobile è situato.
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In sintesi

La norma disciplina casi specifici in cui una persona domiciliata in uno Stato membro dell'Unione Europea può essere chiamata in causa davanti a un giudice diverso dal proprio. Se ci sono più convenuti e le domande sono strettamente connesse, l'azione può essere proposta davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato uno di essi. In caso di chiamata in garanzia o di un terzo, la causa si può svolgere davanti al giudice della domanda principale, salvo che non sia stato fatto solo per sottrarre il terzo al suo giudice naturale. Lo stesso vale per le domande riconvenzionali basate sullo stesso contratto o fatto della causa principale. Infine, in materia contrattuale, se l'azione può essere riunita con una vertenza su diritti reali immobiliari contro lo stesso convenuto, è competente il tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce criteri di competenza giurisdizionale per consentire di citare una persona davanti a un tribunale diverso dal proprio Stato membro di domicilio in presenza di cause collegate, evitando così decisioni contrastanti o incompatibili.

A chi si applica

Si applica a qualsiasi persona domiciliata in uno Stato membro dell'Unione Europea che venga convenuta o chiamata in giudizio in specifici casi di collegamento tra cause.

Esempio pratico

Un creditore intende fare causa a due debitori congiunti residenti in due diversi Stati membri per lo stesso debito. Poiché le questioni sono strettamente collegate e una trattazione separata rischierebbe di produrre decisioni incompatibili, il creditore può citare entrambi davanti al tribunale del luogo di domicilio di uno dei due.

Domande frequenti

Quando è possibile citare più convenuti domiciliati in Stati diversi davanti allo stesso giudice?È possibile farlo davanti al giudice del domicilio di uno dei convenuti, a patto che tra le varie domande ci sia un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica per evitare pronunce tra loro incompatibili.
Davanti a quale tribunale si può proporre una chiamata in garanzia o di un terzo?Davanti all'autorità giurisdizionale presso cui è pendente la domanda principale, purché tale domanda non sia stata avviata al solo fine di sottrarre il chiamato alla sua autorità giurisdizionale naturale.
Dove si propone una domanda riconvenzionale secondo questo articolo?Davanti alla stessa autorità giurisdizionale presso la quale è stata presentata la domanda principale, purché la domanda riconvenzionale derivi dal contratto o dal fatto su cui si fonda la causa originaria.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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