Art. 8
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La norma disciplina casi specifici in cui una persona domiciliata in uno Stato membro dell'Unione Europea può essere chiamata in causa davanti a un giudice diverso dal proprio. Se ci sono più convenuti e le domande sono strettamente connesse, l'azione può essere proposta davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato uno di essi. In caso di chiamata in garanzia o di un terzo, la causa si può svolgere davanti al giudice della domanda principale, salvo che non sia stato fatto solo per sottrarre il terzo al suo giudice naturale. Lo stesso vale per le domande riconvenzionali basate sullo stesso contratto o fatto della causa principale. Infine, in materia contrattuale, se l'azione può essere riunita con una vertenza su diritti reali immobiliari contro lo stesso convenuto, è competente il tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
La norma stabilisce criteri di competenza giurisdizionale per consentire di citare una persona davanti a un tribunale diverso dal proprio Stato membro di domicilio in presenza di cause collegate, evitando così decisioni contrastanti o incompatibili.
Si applica a qualsiasi persona domiciliata in uno Stato membro dell'Unione Europea che venga convenuta o chiamata in giudizio in specifici casi di collegamento tra cause.
Un creditore intende fare causa a due debitori congiunti residenti in due diversi Stati membri per lo stesso debito. Poiché le questioni sono strettamente collegate e una trattazione separata rischierebbe di produrre decisioni incompatibili, il creditore può citare entrambi davanti al tribunale del luogo di domicilio di uno dei due.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.