Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1)
a)
in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
b)
ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
—
nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
—
nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c)
la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
2)
in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
3)
qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile;
4)
qualora si tratti di un’azione per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale ai sensi dell’, punto 1, della direttiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto di recuperare il bene in questione, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l’autorità giurisdizionale;
5)
qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata;
6)
qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio;
7)
qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti all’autorità giurisdizionale nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo a esso relativo:
a)
è stato sequestrato a garanzia del pagamento; o
b)
avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia,
purché la presente disposizione si applichi solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interesse sul carico o sul nolo o aveva un tale interesse al momento dell’assistenza o del salvataggio.
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In sintesi
La disposizione elenca i casi in cui un soggetto domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea può essere convenuto davanti ai giudici di un altro Stato membro. Nei contratti di compravendita o fornitura di servizi, la causa si può avviare nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati o dovevano essere consegnati o prestati. Per gli illeciti civili, la competenza spetta all'autorità del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o rischia di verificarsi. Ulteriori regole specifiche sono previste per azioni penali connesse, recupero di beni culturali, attività di succursali, controversie su trust e salvataggio o assistenza di carichi e noli.
Perché esiste questa norma
La norma stabilisce criteri speciali di competenza giurisdizionale che consentono di citare in giudizio una persona in uno Stato membro diverso da quello in cui ha il domicilio. Ciò serve a radicare la causa davanti al giudice del luogo che presenta un collegamento stretto e diretto con la controversia.
A chi si applica
Si applica a qualsiasi persona domiciliata in uno Stato membro che debba essere convenuta in giudizio da un'altra parte in un diverso Stato membro per le materie specificamente elencate.
Esempio pratico
Un'azienda con sede in Francia vende dei macchinari che in base al contratto devono essere consegnati in Italia. Se sorge una controversia sul mancato rispetto degli accordi di consegna, il compratore può citare l'azienda venditrice francese direttamente davanti all'autorità giurisdizionale italiana del luogo di consegna.
Domande frequenti
Dove si fa causa in caso di illecito civile doloso o colposo?La persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Qual è il luogo di esecuzione per un contratto di prestazione di servizi?Salvo diverso accordo tra le parti, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Davanti a quale giudice si avvia una causa che riguarda l'attività di una succursale o agenzia?La controversia concernente l'esercizio di una succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d'attività può essere portata davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata.