Art. 7

In vigore dal 12 dic 2012
Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; 3) qualora si tratti di un’azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale, davanti all’autorità giurisdizionale presso la quale è esercitata l’azione penale, sempre che secondo la propria legge tale autorità giurisdizionale possa conoscere dell’azione civile; 4) qualora si tratti di un’azione per il recupero, sulla base del titolo di proprietà, di un bene culturale ai sensi dell’, punto 1, della direttiva 93/7/CEE, avviata dal soggetto che rivendica il diritto di recuperare il bene in questione, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui si trova il bene culturale quando viene adita l’autorità giurisdizionale; 5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata; 6) qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il trust ha domicilio; 7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti all’autorità giurisdizionale nell’ambito della cui competenza il carico o il nolo a esso relativo: a) è stato sequestrato a garanzia del pagamento; o b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, purché la presente disposizione si applichi solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un interesse sul carico o sul nolo o aveva un tale interesse al momento dell’assistenza o del salvataggio.
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