Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:1215:oj#art-1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
eli:reg:2012:1215:oj#art-1
L'articolo stabilisce che il regolamento si applica alle questioni di natura civile e commerciale, a prescindere dal tipo di autorità giurisdizionale coinvolta. Vengono chiaramente escluse le materie fiscali, doganali, amministrative e i casi di responsabilità dello Stato per atti compiuti nell'esercizio dei pubblici poteri. Inoltre, la norma elenca una serie di ambiti specifici esclusi, tra cui lo stato e la capacità delle persone, i regimi patrimoniali tra coniugi, i fallimenti e le procedure di insolvenza. Sono del pari esclusi la sicurezza sociale, l'arbitrato, le obbligazioni alimentari familiari, i testamenti e le successioni.
La norma serve a definire con precisione il campo di applicazione del regolamento, stabilendo in quali materie si applica e quali settori sono invece espressamente esclusi.
A chiunque sia coinvolto in controversie o procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale davanti a un'autorità giurisdizionale.
Due imprese stipulano un contratto commerciale e sorge una controversia sul mancato pagamento di una fornitura di beni. Poiché la lite riguarda la materia civile e commerciale, rientra pienamente nell'ambito di applicazione di questo regolamento. Se invece la controversia riguardasse una sanzione doganale o un'eredità, il regolamento non potrebbe essere applicato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.