Art. 1
In vigore dal 12 dic 2012
1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a)
lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
b)
i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
c)
la sicurezza sociale;
d)
l’arbitrato;
e)
le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
f)
i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.
Storico versioni
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