Art. 2

In vigore dal 12 dic 2012
Ai fini del presente regolamento s’intende per: a)   «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione; b)   «transazione giudiziaria»: la transazione approvata dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro o conclusa davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel corso di un procedimento; c)   «atto pubblico»: qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità: i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; e ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; d)   «Stato membro d’origine»: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico; e)   «Stato membro richiesto»: lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento della decisione o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico; f)   «autorità giurisdizionale d’origine»: l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l’esecuzione.
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