Art. 70
In vigore dal 12 dic 2012
1. Le convenzioni di cui all’ continuano a produrre i loro effetti nelle materie alle quali non si applica il presente regolamento.
2. Esse continuano a produrre i loro effetti con riguardo alle decisioni emesse, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 44/2001.
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