Art. 33

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Quando la competenza si fonda sull’ o sugli o 9 e davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato terzo pende un procedimento al momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una causa tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento promosso davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora: a) si preveda che l’autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita nello Stato membro; e b) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. 2.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro può proseguire il procedimento in qualunque momento se: a) il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo è sospeso o interrotto; b) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro ritiene improbabile che il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si concluda entro un termine ragionevole; o c) è necessario proseguire il procedimento per la corretta amministrazione della giustizia. 3.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro dichiara l’estinzione del processo se il procedimento davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo si è concluso con una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro. 4.   L’autorità giurisdizionale dello Stato membro applica il presente articolo su istanza di parte o, laddove ammesso dalla legge nazionale, d’ufficio.
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Art. 33 Regolamento (UE) 2012/1215 — Testo vigente | Portale Normativo