Art. 37
In vigore dal 12 dic 2012
1. La parte che desidera invocare una decisione emessa in un altro Stato membro produce:
a)
una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e
b)
l’attestato rilasciato ai sensi dell’.
2. L’autorità giurisdizionale o altra autorità davanti cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all’, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell’attestato di cui al paragrafo 1, lettera b). L’autorità giurisdizionale o altra autorità può richiedere alla parte di produrre la traduzione della decisione stessa anziché la traduzione del contenuto dell’attestato se non è in grado di procedere senza tale traduzione.
Storico versioni
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