Art. 32

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Ai fini della presente sezione un’autorità giurisdizionale è considerata adita: a) quando la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto; o b) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, quando l’autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale. L’autorità competente per la notificazione o comunicazione di cui alla lettera b) è la prima autorità che riceve gli atti da notificare o comunicare. 2.   L’autorità giurisdizionale o le autorità competenti per la notificazione o comunicazione di cui al paragrafo 1, annotano rispettivamente la data del deposito della domanda giudiziale o dell’atto equivalente o la data del ricevimento degli atti da notificare o comunicare.
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