Art. 29

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Fatto salvo quanto previsto dall’, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza di un’autorità giurisdizionale investita della controversia, ogni altra autorità giurisdizionale comunica senza indugio all’autorità giurisdizionale adita per prima la data in cui è stato adita a norma dell’. 3.   Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
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In sintesi

Se due cause identiche per oggetto, titolo e parti coinvolte vengono avviate davanti ai giudici di due Stati membri differenti, il giudice a cui ci si è rivolti per secondo deve sospendere la propria causa d'ufficio. Il secondo giudice attende che il primo giudice adito verifichi se è effettivamente competente a decidere la controversia. Inoltre, su richiesta, i giudici coinvolti comunicano senza indugio al primo giudice la data in cui sono stati aditi. Se il primo giudice conferma la propria competenza, il secondo giudice deve dichiararsi incompetente a favore del primo.

Perché esiste questa norma

Questa norma serve a evitare decisioni contrastanti tra giudici di diversi Stati membri dell'Unione europea quando trattano la stessa identica causa.

A chi si applica

Si applica alle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea e alle parti coinvolte in procedimenti paralleli identici.

Esempio pratico

Due parti avviano contemporaneamente la stessa controversia contrattuale: una parte davanti a un giudice in Italia e l'altra davanti a un giudice in Francia. Il giudice francese, essendo stato adito per secondo, sospende la causa in attesa che il giudice italiano verifichi la propria competenza. Una volta accertata la competenza del giudice italiano, il giudice francese dichiara la propria incompetenza lasciando proseguire la causa in Italia.

Adempimenti e conseguenze

L'autorità giurisdizionale successivamente adita ha l'obbligo di sospendere d'ufficio il procedimento e, una volta accertata la competenza della prima, di dichiarare la propria incompetenza a favore di quest'ultima; inoltre le autorità devono comunicare senza indugio la data in cui sono state adite su istanza dell'autorità investita della causa.

Domande frequenti

Cosa deve fare il secondo giudice se viene accertata la competenza del primo?L'autorità giurisdizionale adita successivamente dichiara la propria incompetenza a favore della prima autorità.
Il secondo giudice deve attendere una richiesta delle parti per sospendere la causa?No, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende il procedimento d'ufficio.
Come fanno i giudici a sapere quando sono stati aditi?Su istanza di un'autorità giurisdizionale investita della causa, ogni altra autorità comunica senza indugio alla prima la data in cui è stata adita.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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