Art. 29
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Se due cause identiche per oggetto, titolo e parti coinvolte vengono avviate davanti ai giudici di due Stati membri differenti, il giudice a cui ci si è rivolti per secondo deve sospendere la propria causa d'ufficio. Il secondo giudice attende che il primo giudice adito verifichi se è effettivamente competente a decidere la controversia. Inoltre, su richiesta, i giudici coinvolti comunicano senza indugio al primo giudice la data in cui sono stati aditi. Se il primo giudice conferma la propria competenza, il secondo giudice deve dichiararsi incompetente a favore del primo.
Questa norma serve a evitare decisioni contrastanti tra giudici di diversi Stati membri dell'Unione europea quando trattano la stessa identica causa.
Si applica alle autorità giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea e alle parti coinvolte in procedimenti paralleli identici.
Due parti avviano contemporaneamente la stessa controversia contrattuale: una parte davanti a un giudice in Italia e l'altra davanti a un giudice in Francia. Il giudice francese, essendo stato adito per secondo, sospende la causa in attesa che il giudice italiano verifichi la propria competenza. Una volta accertata la competenza del giudice italiano, il giudice francese dichiara la propria incompetenza lasciando proseguire la causa in Italia.
L'autorità giurisdizionale successivamente adita ha l'obbligo di sospendere d'ufficio il procedimento e, una volta accertata la competenza della prima, di dichiarare la propria incompetenza a favore di quest'ultima; inoltre le autorità devono comunicare senza indugio la data in cui sono state adite su istanza dell'autorità investita della causa.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.