Art. 25

In vigore dal 12 dic 2012
1.   Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L’accordo attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. 2.   La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza. 3.   L’autorità o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro alle quali l’atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare hanno competenza esclusiva per le azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell’ambito del trust. 4.   Gli accordi attributivi di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli o 23 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita alle autorità giurisdizionali ai sensi dell’. 5.   Una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.
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In sintesi

La disposizione stabilisce che le parti possono accordarsi per attribuire la competenza sulle loro liti ai giudici di uno specifico Stato membro dell'Unione europea. Salvo diverso accordo, questa competenza è esclusiva, a patto che l'intesa non sia sostanzialmente nulla secondo la legge di quello Stato. L'accordo deve rispettare precisi requisiti di forma, come la forma scritta (comprese le comunicazioni elettroniche con registrazione durevole), le pratiche stabilite tra le parti o gli usi del commercio internazionale. La clausola sulla competenza è inoltre autonoma e non perde validità per il solo fatto che l'intero contratto sia considerato invalido.

Perché esiste questa norma

La norma mira a consentire alle parti di scegliere liberamente e con certezza quale tribunale di uno Stato membro debba decidere le loro controversie, garantendo la validità e l'autonomia di tale accordo.

A chi si applica

Si applica alle parti di un rapporto giuridico contrattuale o commerciale, indipendentemente dal loro domicilio, nonché a fondatori, trustee e beneficiari di un trust.

Esempio pratico

Due società commerciali stabiliscono per iscritto in un contratto che per qualsiasi futura controversia sarà competente esclusivamente il tribunale di uno specifico Stato membro. Qualora una delle parti contesti la validità complessiva del contratto, la clausola sulla scelta del tribunale resterà valida e la causa dovrà comunque essere discussa davanti al giudice concordato.

Adempimenti e conseguenze

Per essere valido, l'accordo deve essere concluso o provato per iscritto (anche con mezzi elettronici durevoli), oppure tramite pratiche consolidate tra le parti o usi del commercio internazionale; non è valido se contrasta con le norme inderogabili richiamate (articoli 15, 19, 23 o 24).

Domande frequenti

La scelta del tribunale è sempre esclusiva?Sì, la competenza attribuita è esclusiva, a meno che le parti stesse non abbiano concordato diversamente.
Un'email o una comunicazione elettronica è valida per stipulare l'accordo di competenza?Sì, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
Cosa succede alla clausola di competenza se il contratto principale viene dichiarato nullo?La clausola si considera indipendente dalle altre disposizioni contrattuali e la sua validità non può essere contestata per il solo motivo che il contratto principale è invalido.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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