Art. 25
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione stabilisce che le parti possono accordarsi per attribuire la competenza sulle loro liti ai giudici di uno specifico Stato membro dell'Unione europea. Salvo diverso accordo, questa competenza è esclusiva, a patto che l'intesa non sia sostanzialmente nulla secondo la legge di quello Stato. L'accordo deve rispettare precisi requisiti di forma, come la forma scritta (comprese le comunicazioni elettroniche con registrazione durevole), le pratiche stabilite tra le parti o gli usi del commercio internazionale. La clausola sulla competenza è inoltre autonoma e non perde validità per il solo fatto che l'intero contratto sia considerato invalido.
La norma mira a consentire alle parti di scegliere liberamente e con certezza quale tribunale di uno Stato membro debba decidere le loro controversie, garantendo la validità e l'autonomia di tale accordo.
Si applica alle parti di un rapporto giuridico contrattuale o commerciale, indipendentemente dal loro domicilio, nonché a fondatori, trustee e beneficiari di un trust.
Due società commerciali stabiliscono per iscritto in un contratto che per qualsiasi futura controversia sarà competente esclusivamente il tribunale di uno specifico Stato membro. Qualora una delle parti contesti la validità complessiva del contratto, la clausola sulla scelta del tribunale resterà valida e la causa dovrà comunque essere discussa davanti al giudice concordato.
Per essere valido, l'accordo deve essere concluso o provato per iscritto (anche con mezzi elettronici durevoli), oppure tramite pratiche consolidate tra le parti o usi del commercio internazionale; non è valido se contrasta con le norme inderogabili richiamate (articoli 15, 19, 23 o 24).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.