Art. 22
In vigore dal 12 dic 2012
1. L’azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.
2. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all’autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.
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