Art. 19

In vigore dal 12 dic 2012
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia; 2) che consenta al consumatore di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o 3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni.
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