Art. 15
In vigore dal 12 dic 2012
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1)
posteriore al sorgere della controversia;
2)
che consenta al contraente dell’assicurazione, all’assicurato o al beneficiario di adire un’autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione;
3)
che, stipulata tra un contraente dell’assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l’evento dannoso si produca all’estero, di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni;
4)
stipulata da un contraente dell’assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa a un immobile situato in uno Stato membro; o
5)
che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all’.
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